Estratto ex D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12
dicembre 2002, n. 273.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 marzo 2005, n. 52, S.O.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire
l'iniziativa privata e lo sviluppo
della concorrenza, come modificata dall'articolo 2, comma 8, della legge 27
luglio 2004, n. 186, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n.
136, e come
ulteriormente modificata dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 2004, n. 306,
di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, ed in
particolare l'articolo 15,
recante delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di
proprietà industriale;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;
Visto il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;
Visto il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411;
Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354;
Visto il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1948, n. 795;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338;
Vista la legge 3 maggio 1985, n. 194;
Vista la legge 14 ottobre 1985, n. 620;
Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 60;
Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 70;
Vista la legge 19 ottobre 1991, n. 349;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993, n. 595;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 391;
Vista la legge 21 dicembre 1984, n. 890;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164;
Visti i commi 8, 8-bis, 8-ter e 8-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
Visto il D.M. 17 ottobre 2002 del Ministro delle attività produttive, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 settembre 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25
ottobre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 28 ottobre
2004;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati,
espresso in data 22 dicembre 2004 e del Senato della Repubblica, espresso in
data 21 dicembre 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
23 dicembre 2004;
Sulla proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i
Ministri della giustizia,dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e
per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Capo I - Disposizioni generali e principi fondamentali
1. Diritti di proprietà industriale.
1. Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende
marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di
origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei
prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà
vegetali.
2. Costituzione ed acquisto dei diritti.
1. I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione,
mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La
brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.
2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove
varietà vegetali.
3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie
dei prodotti a seminconduttori.
4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi
diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le
indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.
5. L'attività amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di
accertamento costitutivo e dà luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di
nullità e decadenza sulla base delle norme contenute nel presente codice.
3. Trattamento dello straniero.
1. Ai cittadini di ciascuno Stato facente parte della Convenzione di Parigi per
la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio
1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero della Organizzazione
mondiale del commercio ed ai cittadini di Stati non facenti parte
delle suddette Convenzioni, ma che siano domiciliati o abbiano uno stabilimento
industriale o commerciale effettivo sul territorio di uno Stato facente parte
della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà
industriale, è accordato, per le materie di cui al presente codice, lo stesso
trattamento accordato ai cittadini italiani. In materia di nuove varietà
vegetali, il trattamento accordato ai cittadini italiani è accordato ai
cittadini di uno Stato facente parte della Convenzione internazionale per la
protezione delle novità vegetali UPOV, testo di Ginevra del 19 marzo 1991,
ratificato con legge 23 marzo 1998, n. 110. In materia di topografie dei
prodotti a seminconduttori, il trattamento accordato ai cittadini italiani è
accordato ai cittadini di un altro Stato solo se la protezione accordata da
quello Stato ai cittadini italiani è analoga a quella prevista dal presente
codice.
2. Ai cittadini di Stati non facenti parte né della Convenzione di Unione di
Parigi per la protezione della proprietà industriale, né della Organizzazione
mondiale del commercio, né, per quanto attiene alle nuove varietà vegetali,
della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali,
è accordato, per le materie di cui al presente codice, il trattamento accordato
ai cittadini italiani, se lo Stato al quale il cittadino appartiene accorda ai
cittadini italiani reciprocità di trattamento.
3. Tutti i benefici che le convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate
dall'Italia riconoscono allo straniero nel territorio dello Stato, per le
materie di cui al presente codice, si intendono automaticamente estese ai
cittadini italiani.
4. Il diritto di ottenere ai sensi delle convenzioni internazionali la
registrazione in Italia di un marchio registrato precedentemente all'estero, al
quale si fa riferimento nella domanda di registrazione, spetta al titolare del
marchio all'estero, o al suo avente causa.
5. Ai cittadini sono equiparate le persone giuridiche di corrispondente
nazionalità.
4. Priorità.
1. Chiunque abbia regolarmente depositato, in o per uno Stato facente parte di
una convenzione internazionale ratificata dall'Italia che riconosce il diritto
di priorità, una domanda diretta ad ottenere un titolo di proprietà industriale
o il suo avente causa, fruisce di un diritto di priorità a decorrere dalla prima
domanda per effettuare il deposito di una domanda di brevetto d'invenzione,
di modello di utilità, di privativa di nuova varietà vegetale, di registrazione
di disegno o modello e di registrazione di marchio, secondo le disposizioni
dell'articolo 4 della Convenzione di Unione di Parigi.
2. Il termine di priorità è di dodici mesi per i brevetti d'invenzione ed i
modelli di utilità e le varietà vegetali, di sei mesi per i disegni o modelli ed
i marchi.
3. È riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorità qualsiasi
deposito avente valore di deposito nazionale regolare, cioè idoneo a stabilire
la data alla quale la prima domanda è stata depositata, a norma della
legislazione nazionale dello Stato nel quale è stato effettuato, o di accordi
bilaterali o plurilaterali, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda.
5. Esaurimento.
1. Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto
di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un
diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o
con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato
membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo.
2. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica, con
riferimento al marchio, quando sussistano motivi legittimi perché il titolare
stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare
quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in
commercio.
3. Le facoltà esclusive attribuite al costitutore di una varietà protetta e
delle varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta quando questa non
sia, a sua volta, una varietà essenzialmente derivata, al costitutore delle
varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta e al
costitutore delle varietà la cui produzione necessita del ripetuto impiego della
varietà protetta, non si estendono:
a) al materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, quale che ne
sia la forma;
b) al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di esse;
c) a qualsiasi prodotto fabbricato direttamente a partire dal prodotto della
raccolta e,
d) ad ogni altro materiale derivato da quelli indicati che siano stati venduti o
commercializzati dallo stesso costitutore o con il suo consenso nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio
economico europeo, a meno che si tratti di atti che implicano una nuova
riproduzione o moltiplicazione della varietà protetta oppure un'esportazione del
materiale della varietà stessa che consenta di riprodurla in uno Stato che non
protegge la varietà del genere o della specie vegetale a cui appartiene, salvo
che il materiale esportato sia destinato al consumo.
6. Comunione.
1. Se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le facoltà
relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del
codice civile relative alla comunione in quanto compatibili.
Capo II - Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti
di proprietà industriale
2. La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi l'uso
nell'attività economica del proprio nome o del nome del proprio dante causa
nell'attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il
pubblico.….................................
Sezione III - Disegni e modelli
31. Oggetto della registrazione.
1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto
dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle
caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della
struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo
ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.
2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi
tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto
complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri
tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.
3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che
possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del
prodotto.
32. La novità.
1. Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato
divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di
registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla
data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro
caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.
33. Carattere individuale.
1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che
suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale
suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato
divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o,
qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.
2. Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in
considerazione il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel
realizzare il disegno o modello.
34. Divulgazione.
1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o modello si
considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di
registrazione o in altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o
altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero
ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore
interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività
commerciale, prima della data di presentazione della
domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data
di quest'ultima.
2. Il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico per il
solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o
implicito di riservatezza.
3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, non si considera reso
accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo
avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtù
di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici
mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero,
quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di
quest'ultima.
4. Non costituisce altresì divulgazione, ai fini dell'applicazione degli
articoli 32 e 33, il fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile
al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o
la data di priorità, se ciò risulti, direttamente o indirettamente, da un
abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente causa.
5. Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni
ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le
esposizioni internazionali,firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive
modificazioni.
35. Prodotto complesso.
1. Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un prodotto
complesso possiede i requisiti della novità e del carattere individuale
soltanto:
a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane
visibile durante la normale utilizzazione e cioè durante l'utilizzazione da
parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza
e riparazione;
b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i
requisiti di novità e di individualità.
…......................................
41. Diritti conferiti dal disegno o modello.
1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto
esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo
consenso.
2. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la
commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto
in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la
detenzione di tale prodotto per tali fini.
3. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si
estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore
informato una impressione generale diversa.
4. Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di
libertà dell'autore nella realizzazione del disegno o modello.
….....................................
44. Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d'autore.
1. I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali
protetti ai sensi dell'articolo 2,
primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, durano tutta la vita
dell'autore e sino al termine del venticinquesimo anno solare dopo la sua morte
o dopo la morte dell'ultimo dei coautori.
2. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica, con cadenza
periodica, all'Ufficio italiano brevetti e marchi i dati relativi alle opere
depositate ai sensi dell'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con
riferimento al titolo, alla descrizione dell'oggetto ed all'autore, al nome, al
domicilio del titolare dei diritti, alla data della pubblicazione, nonché ad
ogni altra annotazione o trascrizione.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi annota i dati di cui al comma 2 nel
Bollettino ufficiale,
pubblicato ai sensi dell'articolo 189 del presente codice.